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n.sentenza:
Concorso di persone
Il concorso di persone nel reato ha - secondo la teoria monistica accolta dal legislatore - struttura unitaria, nella quale l'azione tipica è costituita dall'insieme delle condotte dei vari compartecipi, purchè sussistano, sotto l'aspetto oggettivo, la connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, la consapevolezza dei singoli autori del collegamento finalistico tra i vari atti. Ne consegue che essendo gli atti dei singoli nello stesso tempo atti loro propri ed atti comuni a tutti i compartecipi, di essi ciascuno risponde interamente. Pertanto, l'attività costitutiva del concorso non consiste solo nella partecipazione all'esecuzione del reato, ma può essere configurata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico, consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa. (Nella specie è stato ritenuto perfettamente inquadrabile, dal punto di vista oggettivo, nella tipica attività concorsuale la fornitura di armi per commettere il reato di rapina, posto che, sotto l'aspetto soggettivo, era stato del tutto provato che il fornitore fosse consapevole dell'uso che di esse sarebbe stato fatto).