19-03-2010
ASSISTENZA FAMILIARE: COMMETTE REATO IL GENITORE SEPARATO CHE SOSTITUISCE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO CON REGALI COSTOSI
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare la Corte di Cassazione ha stabilito che commette reato il genitore separato che sostituisce l'assegno di mantenimento del figlio con regali costosi. Con sentenza n. 8998/10 la Corte ha dunque respinto il ricorso di un papà accusato di far mancare i mezzi di sussistenza al figlio. La nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p. comprende, accanto al vitto, l'alloggio ed il vestiario (mezzi necessari per la sopravvivenza vitale), anche altri beni (importanti per un corretto sviluppo psico-fisico) che rispondono ad esigenze qualificabili come secondarie. Il soddisfacimento di quest'ultime esigenze è comunque subordinato a quello delle esigenze primarie dunque non è nella facoltà del genitore sostituire la corresponsione della somma dovuta, stabilita dal giudice della separazione a titolo di mantenimento, con quei beni, anche se costosi, atti a soddisfare bisogni secondari.